kaladiluna
Utente
si... a dire il vero anche nelle more di un intervento Superbonus era prevista la cumulabilità (ovviamente non operando sul medesimo intervento, e mantenendo contabilità separata)
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si... a dire il vero anche nelle more di un intervento Superbonus era prevista la cumulabilità (ovviamente non operando sul medesimo intervento, e mantenendo contabilità separata)
esattamente... Vedi circolare AdE 28/E 2022 alla voce "Cumulabilità con altre detrazioni". Se fosse stato inserito nel CME l'ammontare extra-massimale non avrebbe potuto usufruire di nessuna altra agevolazione, ma non essendo questo il caso si configura come un lavoro indipendente. Ma se fai un intervento di sola coibentazione, non ti serve comunque la cosidetta "Legge 10" a cura di un termotecnico? In tal caso perché non fargli fare anche la pratica ENEA?Cosa intendi per "nelle more"? In contemporanea agli altri interventi Superbonus?
Scheda descrittiva con CPID
- Copia asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso di sola sostituzione di finestre, comprensive di
infissi, per interventi con data di inizio lavori antecedente il 06/08/2020 e in ogni caso per interventi
in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori
di detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti richiesti
- Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica (non richiesta in caso di
sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari)
-Copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e
s.m.i. o provvedimento regionale equivalente, nel caso di interventi di coibentazione delle strutture
opache
e in ogni caso per interventi
in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori
di detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti richiesti
Certo che puoi fare da solo, nessuno te lo impedisce. Fai attenzione a essere sicuro di quel che fai, ma lo puoi fare certamente.
Per ecobonus 65% l'asseverazione serve, mentre per bonus casa al 50% no. In entrambi i casi la pratica Enea può farla direttamente il beneficiario.
Documentazione necessaria
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA
1. “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere6, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
1. DI TIPO “TECNICO”:
• stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
• asseverazione (7), redatta da un tecnico abilitato. Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e attesta il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra. Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020, attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
• copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva all’esecuzione degli interventi;
• copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
• schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi e tecnologici impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
[...]
Nota 7: L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.