Spero possa servire...è una interpretazione della delibera discussa nel post che ho preso dal sito F.I.R.E. (
FIRE - Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia - energy management e promozione dell'uso efficiente dell'energia x ki non conoscesse )
saluti
Per descrivere la regolazione economica del servizio di scambio sul posto, occorre introdurre alcune definizioni:
- Il contributo in conto scambio (CS), calcolato dal GSE, è definito come l’ammontare in euro che garantisce, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente dello scambio relativamente all’energia elettrica prelevata dalla rete ed il valore dell’energia elettrica immessa in rete;
- L'energia elettrica scambiata (EEsc), relativamente ad un anno solare, definita come il valore minimo tra il totale dell’energia elettrica immessa e il totale dell’energia elettrica prelevata dalla rete.
Il contributo in conto scambio
CS viene calcolato dal GSE nella seguente maniera:
- Il GSE calcola il controvalore CEi (€) dell’energia elettrica immessa in rete, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e il prezzo zonale orario, così come definito nella Delibera 111/06;
- Il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, la parte unitaria variabile dell’onere sostenuto dall’utente stesso per il pagamento dei servizi di trasporto e dispacciamento CUs, espresso in c€/kWh; dal calcolo è esclusa la componente tariffaria MCT , mentre comprende, nel caso di impianti alimentati a fonti rinnovabili, le componenti A e UC;
- Il GSE calcola la parte energia OE (€) dell’onere sostenuto dall’utente dello scambio relativamente all’acquisto dell’energia elettrica prelevata, al netto degli oneri associati ai servizi di trasporto e dispacciamento - componenti fisse comprese - e degli oneri generali e di quelli corrispondenti alla componente tariffaria MCT.
Il contributo in conto scambio sarà pari allora a:
CS = min(
CEi,
OE) +
CUs*
EEsc (€)
Quando la componente
OE è inferiore alla componente
CEi, la differenza tra il termine
CEi e il termine
OE viene portato a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita, sia per impianti a fonti rinnovabili che per impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l’utente si avvale della gestione a credito delle eventuali eccedenze. Tale credito viene sommato al termine
CEi solo in quegli anni in cui esso è inferiore al termine
OE e comunque sempre nei limiti del valore del termine
OE.
Nei casi in cui l’impianto sia di cogenerazione ad alto rendimento e l’utente abbia optato per la vendita di eventuali surplus di energia elettrica, tali eccedenze vengono riconosciute come ricavo di vendita.
Il servizio di scambio viene economicamente regolato come segue:
- Il GSE riconosce all'utente il contributo in conto di scambio CS come sopra calcolato;
- Nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'utente abbia optato per la vendita delle eccedenze si riconosce l'importo derivante dalla vendita;
- Per l'erogazione del servizio di scambio sul posto il GSE riceve annualmente dall'utente un contributo pari a 30 € per impianto.
Il Gestore, inoltre, dispone verifiche e sopralluoghi presso gli utenti e i relativi impianti al fine di accertare la veridicità di informazioni e dati trasmessi, in particolare riguardo il soddisfacimento per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento dei requisiti dettati dalla 42/02.
La differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi ottenuti per lo scambio sul posto, è a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate. La componente tariffaria A3 è calcolata dall'Autorità utilizzando i dati a consuntivo delle quantità di energia scambiate e la previsione del gettito necessario ai fini dello scambio sul posto, entrambi forniti dal GSE entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica.