ma io vedo che è stato approvato il ddl 1195, che contiene norme sull'energia, ma non ho trovato nulla sulle tariffe onnicomprensive per biomasse...
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Che fine faranno i Decreti Attuativi ?
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non oso crederci...
Parlamento Italiano - Disegno di legge S. 1195 - 16ª Legislatura
in effetti se andate all'art 25 degli emendamenti è stato approvato al senato ed ora passa alla camera.....
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Originariamente inviato da biogasworker Visualizza il messaggioParlamento Italiano - Disegno di legge S. 1195 - 16ª Legislatura
in effetti se andate all'art 25 degli emendamenti è stato approvato al senato ed ora passa alla camera.....
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Originariamente inviato da biocaz Visualizza il messaggioscusate se ritorno sull'argomento ...
come vanno i pagamenti della tariffa omnicomprensiva da parte del gse??
io spero che si stabilizzi ed inizino a pagare come il fotovoltaico.
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da agrisole
AGROENERGIE: C’È
LA DIRETTIVA UE?Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Ue del 5
giugno la direttiva sulla
promozione delle energie
da fonti rinnovabili.
La norma va recepita
entro il 2010. Per l’Italia
è prevista una quota
di energia pulita del
17% entro il 2020. ?
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Incentivazione Biomasse :Forse siamo giunti alla conclusione
Voglio segnalare a tutti gli operatori che hanno seguito il penoso e lunghissimo iter di approvazione delle norme attuattive , che adesso forse si intravede una luce. Vi segnalo il comunicato stampa dell' AIEL che aggiorna sulla situazione.File allegati
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ma poi pagano????
Biomasse, via libera della Camera
alla tariffa omnicomprensiva di 28 centesimi per kwhVia libera della Camera al progetto di legge che riconosce alle biomasse agricole unal’approvazione.
nuova tariffa omnicomprensiva di 28 centesimi di euro per ogni kWh di energia elettrica
prodotta. Nella seduta n. 193 di giovedì 25 giugno 2009, la Camera ha approvato l’art. 42
del ddl “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in
materia di energia (A.C. 1441-ter-C), che regola gli “impianti eolici per la produzione di
energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di
energia elettrica” e che riguarda anche le modifiche al sistema di incentivazione delle
biomasse. Il testo licenziato dalla Camera sarà trasmesso prossimamente al Senato per
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A me non sembra sia stata alzata a 0,28
Di seguito posto l'art. 42, come modificato dalla Camera dei Deputati.
Io sono senz'altro ignorante, ma non vedo proprio nessun passaggio in cui la tariffa omnicomprensiva per la biomassa è stata elevata a 0,28.
Sinceramente non so dove l'abbiano vista gli altri.
Ciao.
Art. 42.
1. Nell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente: «7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare».
2. Alla lettera c-bis) dell’allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma».
3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformità a quanto disposto dal comma 1. 4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1-bis, fonte eolica offshore, il coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,50»;
b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo, il coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,30».
5. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382-ter è abrogato.
6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6 è sostituito dal seguente: «6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28»;
b) il numero 7 è abrogato;
c) il numero 8 è sostituito dal seguente: «8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18».
7. All’articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «di cui alle tabelle 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella 2».
8. All’articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l’accesso, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento».
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a) il numero 6 è sostituito dal seguente: «6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28»;
ecco dove sta!
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vai di cumulabilità
Art. 42.
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica)
1. Nell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
«7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare».
2. Alla lettera c-bis) dell’allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma».
3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformità a quanto disposto dal comma 1.
4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1-bis, fonte eolica offshore, il coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,50»;
b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo, il coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,30».
5. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382-ter è abrogato.
6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6 è sostituito dal seguente:
«6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28»;
b) il numero 7 è abrogato;
c) il numero 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 0,80».
7. All’articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «di cui alle tabelle 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella 2».
8. All’articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l’accesso, dall’esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento».
«6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28»;
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Originariamente inviato da biocaz Visualizza il messaggio
un'incubo durato 1 anno e mezzo
stavolta c'è il decreto attuativo????
non so, non basta la pubblicazione in gazzetta?
chi è più informato ci illumini....
che bello, FINALMENTE!!!!!
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decreto attuativo...
Il mio parere è che a questo punto non serva più nessun decreto attuativo. Il decreto attuativo che era necessario da un anno e mezzo era legato al fatto che il Ministero dell'Agricoltura doveva emanare i criterei per la definizione di filiera corta, filiera corta che con quest'ultima modifica è stata definitivamente accantonata.
DIverso è il fatto che il GSE a questo punto dovrà emanare direttive pratiche attuative, e ci vorrà un pò di tempo, ma a questo punto c'è la certezza soprattutto bancaria di poter realizzare impianti.
Tutti i clienti che avevo per esempio sul biogas, erano fermi in quanto le banche davano necessario per la sostenibilità il passaggio dai 22 ad i 28 centesimi.
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Sintesi incentivi Biomasse
Ancora una volta ( preciso che non ho alcun interesse a fare pubblicità) credo che AIEL abbia tempestivamente individuato quali sono gli aspetti fondamentali della normativa appena approvata.
Per chiarezza ed utilità di ciascuno vi allego il comunicato stampa scaricato dal sito web di AIEL.
saluti
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sull'ultima legge di luglio 2009 sugli incentivi 0,28 ecc... ho creato una nuova discussione qui sotto...sopratutto per parlare degli effetti e delle conseguenze di questa legge
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Originariamente inviato da ENECO Visualizza il messaggioScusate, ma a questo punto, il 2260 (che sul sito della Camera viene dato in discussione per il prossimo settembre) che fine farà?
di cosa parla esattamente?
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